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Cosa fare dopo aver sporto la denuncia?
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Successivamente alla presentazione della denuncia è consigliabile chiedere, dopo un certo periodo di tempo (qualche mese, di norma) qual è stato l'esito dell'atto.
In caso sia stata chiesta l'archiviazione può esserne richiesta copia, valutarne i motivi ed eventualmente fare opposizione, nel termine di 10 gg.
Nei casi di inerzia degli organi di Polizia Giudiziaria può essere segnalato il fatto ai superiori ed al Procuratore della Repubblica.
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Viene considerata reato anche l'uccisione di animali propri?
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L'uccisione gratuita è punita a norma dell'art. 544-bis c.p. , uccisione di animali: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.”
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Cosa prevede l’art. 544-ter del codice penale?
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L’art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) stabilisce che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”
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Quali fattispecie criminose sono ricomprese nell'art.727 del codice penale?
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L'art. 727 c.p., riformulato dalla legge 189/04, punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Inoltre prevede la stessa pena per chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
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Cosa fare nel caso in cui si ravvisi un maltrattamento su animali?
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In caso di illeciti previsti dall'art. 544-ter del codice penale, è possibile sporgere denuncia (orale o scritta) presso un qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, polizia municipale, Corpo Forestale, ecc.), o presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica.
La Polizia giudiziaria è obbligata a riceverla e ad accertare il reato per impedire che questo venga portato ad ulteriori conseguenze (art. 55 c.p.p.).
La denuncia deve contenere i dati del denunciante (non è consentito l'anonimato), una precisa esposizione dei fatti, l'indicazione dei responsabili e degli elementi che possano condurre all'individuazione di essi (è comunque possibile agire "contro ignoti"), i nomi di eventuali testimoni, infine la data e la sottoscrizione.
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