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Non esistono leggi specifiche a tutela degli animali "da pelliccia", siano essi selvatici o d'allevamento. Esistono comunque diverse norme ad essi applicabili sotto specifici profili:
1) La Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e recepita dall'Italia con Legge 14 ottobre 1985, n. 623, che si occupa anche degli allevamenti di animali "da pelliccia";
2) La Convenzione di Washington, che tutela le specie in via di estinzione o minacciate di estinzione;
3) Il Regolamento CEE 3254/91 che dal gennaio 1995 avrebbe dovuto vietare l'acquisto delle pellicce di tredici specie e l'uso e la fabbricazione di tagliole, modificato con decisione COM (97) 251 def. e successive modificazioni.
4) La Legge n. 623 del 14 ottobre 1985 stabilisce delle regole relative al trattamento degli animali negli allevamenti per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti, l'igiene dell'alimentazione, l'accudimento.
5) La Direttiva 93/119 CE del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, che all'allegato F prevede i metodi di uccisione degli animali da pelliccia.
6) D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997)
Per quanto riguarda il possesso personale di pellicce di animali protetti da parte di privati, la legge 7 febbraio 1992, n.150, come modificata dal D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1993, n. 59, successive modifiche e integrazioni, reca la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione di Washington. Essa in sintesi deroga dalla denuncia, a partire dalla data del 5 giugno 1992, i possessori di pellicce, anche se di specie protette, a meno che non debbano essere messe in vendita.
Altre norme
Il titolare dell'attività di allevamento é inoltre soggetto all'obbligo di iscrizione al registro delle ditte presso la Camera di Commercio, la cui disciplina generale é dettata dal Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modifiche (L. 4 novembre 1981, n. 630; D.L. 22 dicembre 1981, n. 786; D.M. 9 marzo 1982; D.M. 17 luglio 1987, n. 305). Si applica inoltre per i reflui liquidi il Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Non devono inoltre contravvenire all'art. 674 c.p. per le esalazioni insalubri e all'art. 727 c.p. relativo al maltrattamento di animali, nell'attuale formulazione.
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